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Carpe Volanti

Ultimo Aggiornamento: 08/12/2010 21:35
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30/11/2010 22:41

il trasporto delle carpe volanti


Un ringraziamento speciale a Gianluca Milillo x questo testo

Il tema delle Carpe Volanti (o Fly Carp) è certamente uno dei temi più drammatici scaturiti negli ultimi due anni nel mondo etico del Carpfishing: fenomeno particolarmente “vecchio” anche se se salito alle cronache in un passato recentissimo è ancora fonte di dubbi e perplessità sul come “intervenire”.
Premesso che il Getapesca, particolarmente attivo verso la repressione e prevenzione di tale fenomeno, ha attualmente concretizzato l’impianto normativo di riferimento per generare un decalogo in uso alle forze dell’ordine dedicato ad arginare questo fenomeno che di fatto ha ripercussioni tanto sull’ambiente, quanto su fisco, sanità e benessere animale.
Data la vastità dei contenuti ritengo sia opportuno procedere per gradi, analizzando il fenomeno nelle sue azioni consequenziali:
- trasporto
- ricezione nelle strutture di pesca sportiva
- danni diretti ed indiretti all’ambiente

Ulteriore necessaria premessa è che in termini giuridici, per le peculiarità e le modalità gestionali, un lago di pesca sportiva viene equiparato all’ittiocoltura (amministrato dalle norme sull’agricoltura): ciò comprende quindi, anche nei trasporti, la necessità di protocolli di trasporto ben codificati.
L’attività di trasporto di materiale ittico in vivo per finalità commerciali è amministrato da norme ben definite rappresentate in maggior parte da Decreti con cui l’Italia ha recepito Direttive Comunitarie, ciò in virtù, funzione e integrazione di altre norme nazionali incidenti su questa attività che possono essere assimilate dai dettati normativi delle seguenti disposizioni di legge:

Benessere animale – Dir. 98/58/CE (Il decreto legislativo di recepimento è stato approntato in applicazione della legge 21 dicembre 1999 n.526 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge Comunitaria 1999"), D.L. 30-12-1992 n. 531 Attuazione Dir. 91/493/CEE
Maltrattamento di animali – Legge 20 luglio 2004, n.189 Titolo IX-bis - dei delitti contro il sentimento per gli animali
Norme sanitarie – D.L. n. 531 del 30 Dicembre 1992, PRODOTTI DELLA PESCA, "Attuazione delle direttive 91/493 e successiva Circolare n. 23 del 15.11.1995", concernenti norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca; Requisiti cisterne e contenitori art.48 DPR 327/80.
Norme per il trasporto - Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

La Direttiva 98/58/CE descrive l’animale come:
animale - qualsiasi animale (inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi) allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, pellicce o per altri scopi agricoli.
Pertanto l’applicazione di tale normativa includendo i pesci e rientrando l’acquacoltura e i laghi di pesca sportiva tra quelle attività assimilabili giuridicamente all’allevamento e all’agricoltura, vede nel materiale ittico l’elemento di protezione a cui si rivolge il testo.
In particolare il concetto di “benessere animale” si rifà ai principi, definiti nella norma come “Libertà” necessarie alla gestione dell’animale.
1) Libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione, mediante facile accesso all'acqua fresca e a una dieta in grado di favorire lo stato di salute.
2) Libertà di avere un ambiente fisico adeguato, comprendente ricoveri e una zona di riposo confortevole.
3) Libertà dalle ingiurie, malattie, ferite e traumi, attraverso la prevenzione o la rapida diagnosi e la pronta terapia.
4) Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali, fornendo spazio sufficiente, locali appropriati e la compagnia di altri soggetti della stessa specie.
5) Libertà dal timore, assicurando condizioni che evitino sofferenza mentale.
In termini propriamente di disciplina del trasporto di pesci a strutture commerciali (piscicolture, acquacolture, laghi di pesca sportiva, allevamenti intensivi, bacini di stoccaggio, ittiogenici, etc) le norme di riferimento gerarchicamente superiori e dirette sono:
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 532
(Attuazione della direttiva 91/628 CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto)
modificato e integrato dal
Decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 388
(Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto)
Il quale al punto E dell’art. 1 Cap. I (definizioni) recita:
e) altri animali vertebrati e animali a sangue freddo, definizione che include quindi anche i pesci.
Sempre nell’Art. 1 al comma 2 lettera A, viene specificato che la descritta normativa non si applica a trasporti che non abbiano finalità commerciali:
Il presente decreto non si applica: a) ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto
Al punto B dell’art. 2 Cap. 1 (definizioni), definisce cosa viene inteso per trasporto, descrivendo lo stesso come:
b) "trasporto": ogni trasferimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali;
La successiva norma di riferimento la si rinviene nel Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento CE n. 1255/97.
L’analisi normativa di questo testo evidenzia che il trasporto dei pesci ricade nel campo d’applicazione questo regolamento qual’ora trattasi di “trasporto con finalità economiche”, prevedendo quindi le seguenti disposizioni:
Autorizzazione per il trasportatore;
Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto.
Vengono esclusi i pesci solo dal Certificato di idoneità dei conducenti, applicabile ai soli trasporti di mammiferi omeotermi e pollame.
Alla luce di quanto esposto appare evidente come, in base al combinato disposto delle norme che regolano il trasporto di pesci, una segnalazione descritta come: “soggetti privati che pescano pesci per venderli a un lago di pesca sportiva”, implica necessariamente un trasporto dal luogo di captazione all’azienda, così come appare evidente la finalità commerciale del trasporto (e relativa transazione) finalizzata ad una cessione di beni in cambio di denaro: questo modus svolto tra un privato e un azienda (privato che vende un bene ad un azienda) caratterizza de facto una finalità commerciale, che impone, a stretta norma di legge, l’adozione delle prescrizioni e dell’impianto autorizzativo prevista dalle norme in materia di trasporto di pesci, fatte salve le disposizioni sempre inerenti e connesse, relative alle norme sanitarie e sul benessere animale.
Da ciò ne deriva che trattandosi di privati è plausibile pensare che non venga redatta documentazione idonea ne, tanto meno, che i mezzi nella disponibilità di un privato possano avere le caratteristiche idonee e relative omologazioni atte al trasporto di animali vivi per fini di commercio, elemento che ne impedisce tanto la tracciabilità, quanto non assicura i parametri base di sicurezza (ad ogni livello) sanciti dalle norme. Inoltre la mancata tracciabilità del trasporto (punto di partenza certo e provenienza nota) non permette di “classificare il viaggio”, cioè di stabilire in quale fascia di applicazione si collochi essendo differenti autorizzazioni e sanzioni relativamente al chilometraggio (lunghi viaggi), infatti al Capo II art. 6 del Reg. CE 1/2005 si ritrova:
“Nessuno può fungere da trasportatore a meno che non detenga un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, dell'articolo 11, paragrafo 1. Copia dell'autorizzazione è esibita all'autorità competente allorché si trasportano animali.”
Pertanto la totale assenza di documentazione di trasporto e l’impossibilità di tracciarne la provenienza, configura l’ipotesi di sanzione più sfavorevole per il reo.
Tale operosità quindi, non può che essere definita “illecita” sotto i profili delle norme comunitarie e nazionali in materia di:
- trasporto;
- sanità;
- benessere animale
- commercio di animali.
In quanto la norma si intende violata nel caso specifico del trasporto di pesci quando si manifestano:
stato di malessere degli animali diagnosticato da un medico veterinario;
trasporto di animali non idonei al viaggio;
utilizzo di veicoli non idonei per la specie trasportata o in stato di manutenzione scadente o con spazio d’impiantito (pavimento) e altezza insufficienti;
manualità che causano sofferenza o stati di agitazione.
Tutti gli elementi evidenziati sono riscontrabili nel caso in cui un privato si trovi nella condizione di trasportare pesci vivi per venderli ad un azienda, in quanto le caratteristiche proprie dell’azione non trovano riscontro in nessuna delle disposizioni di legge ne nella normale procedura di gestione di un animale vivo (esempio vasca nel bagagliaio, bacinelle, etc).
A ciò si aggiunga che nel 2007 è stato varato un nuovo decreto il “Dlgs 25 Luglio 2007, n. 151 ” il quale in materia di trasporto di animali prevede un inasprimento delle pene e sanzioni amplificando ed integrando l’attuale normativa.

In particolare le nuove disposizioni del Regolamento riguardano:

• Identificazione dei soggetti che, oltre al trasportatore, sono coinvolti a vario titolo nel trasporto degli animali, come il guardiano, il detentore e l’organizzatore del trasporto, prevedendo per ciascuno compiti e responsabilità più specifiche.

• Il personale che accudisce gli animali (conducenti e guardiani) dovrà avere un certificato di idoneità rilasciato dall’autorità competente o dall’organismo da essa designato a seguito di un corso di formazione obbligatorio (limitatamente a mammiferi e pollame).

• Una migliore definizione dell’idoneità al trasporto di animali.

• I mezzi destinati ai lunghi viaggi dovranno essere “omologati”, ossia ispezionati dal personale del Servizio Veterinario delle ASL e riconosciuti idonei al trasporto degli animali tramite rilascio del certificato di omologazione.

• Obbligo di installazione di un sistema di navigazione satellitare sui mezzi di trasporto stradali destinati ai lunghi viaggi, a partire dal 2007 per i mezzi di nuova immatricolazione e dal 2009 per tutti gli altri.

• Le autorizzazioni per i lunghi viaggi ed i certificati di omologazione dei mezzi di trasporto dovranno essere inseriti in banche dati elettroniche.

• Un nuovo e più dettagliato “ giornale di viaggio”.

• L’istituzione per ciascun Stato Membro di un punto di contatto attraverso il quale scambiare informazioni e assistenza reciproca in materia di applicazione del Regolamento.
Da cui per effetto del Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151 la violazione del art. 5 commi 1 e 2 lettere a), cioè la mancanza di idonea documentazione per il trasporto di animali vivi, fermo restando quanto già descritto, prevede sanzioni da 1000 a 3000 euro (prevedendo il pagamento in misura ridotta pari a 1000 euro) in cui si ravvede l’obbligazione in solido del detentore e del responsabile dei centri di raccolta (come descritto nel art. 5, comma 3, D.Lgs 151/2007), per tanto fuori dai casi di concorso nelle violazioni della documentazione di viaggio, l’organizzatore ed il detentore del luogo di carico sono obbligati in solido con il trasportatore.
Il trasgressore deve effettuare il pagamento in misura ridotta all’atto dell’accertamento dell’illecito direttamente nelle mani dell’agente accertatore ovvero, qualora intenda proporre ricorso, deve versare una cauzione pari al doppio di quanto dovuto.
Qualora il pagamento non venga effettuato il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo fino all’avvenuto pagamento in misura ridotta, tuttavia per un periodo non superiore a giorni 60.
Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo deve essere consegnato ad un custode-acquirente ai sensi dell’articolo 214-bis C.d.S.
Gli animali sono scaricati in un centro di raccolta e cura per il tempo necessario agli adempimenti individuato dal personale veterinario del ASL competente per territorio.

Ciò quindi rende un REATO punibile a norma di legge il privato che vende un esemplare di Carpa Volante ad un lago di pesca sportiva: nel prossimo post analizzeremo invece le norme per la ricezione dei pesci nei laghi a pagamento.

Gianluca milillo
Responsabile Tecnico
Getapesca
www.studiogeta.it sezione Getapesca
[Modificato da Supercry87 08/12/2010 21:35]


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