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STATUTO di ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA

Ultimo Aggiornamento: 07/01/2011 20:00
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Presidente dell'FF
07/01/2011 20:00

STATUTO di ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA
Contenente le modifiche approvate dall’Assemblea Nazionale dell’ASI del 4 aprile 2009
La stesura attuale è in corso di approvazione da parte del CONI

SCOPI E FINALITA'
ART. 1 - Costituzione e riconoscimenti
1 - E' costituita una libera Associazione con durata illimitata, senza scopo di lucro, denominata "Alleanza Sportiva Italiana", in forma contratta "A.S.I." e di seguito indicata con il termine “Ente”; ha sede in Roma, Via della Colonna Antonina 41 e potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'Estero.
2 - L'A.S.I. è un Ente di Promozione Sportiva, sociale, culturale ed assistenziale.
3 - L'A.S.I. è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.
4 - Il suo riconoscimento quale Ente di Promozione Sportiva è stato confermato dal CONI con delibera del Consiglio Nazionale n° 1224 del 15 maggio 2002 ai sensi dell'art. 27 dello Statuto del CONI.
5 - L’ASI è sottoposta al controllo del CONI secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni e dallo Statuto del CONI.
6 - Quale Ente di Promozione Sociale è iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale in quanto svolge attività di utilità sociale a
favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel
pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
7 - Quale Ente Assistenziale è riconosciuto con D.M. n° 557/B.22684.12000.A (132) del 16/12/2002.
8 - Quale Associazione di protezione ambientale è riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con decreto n. DEC/RAS/299/04 del 02/03/2004.

ART. 2 - Scopi
1 - L'Ente ha lo scopo di contribuire senza alcuna forma di discriminazione allo sviluppo tra tutti i cittadini della pratica sportiva quale veicolo di promozione sociale, nonché alla crescita sociale e culturale dell'individuo.
2 - L'Ente ha come fine la promozione e l'organizzazione, attraverso gli organismi affiliati e le strutture periferiche, di attività fisico-sportive, ricreative e formative, anche con modalità competitive e nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate; potrà svolgere attività di studio, di ricerca, di corsi di formazione professionale e quant'altro necessario al raggiungimento dei suoi obiettivi.
3 - Per le eventuali attività a carattere agonistico si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti emanati dal CONI.

RAPPORTI DI APPARTENENZA
ART. 3 - Soggetti
1 - Hanno formale rapporto di appartenenza all'Ente:
a) gli organismi, attraverso l'affiliazione;
b) i soci ad honorem, attraverso il tesseramento;
c) i dirigenti centrali e periferici, eletti o nominati secondo le norme statutarie e regolamentari, attraverso il tesseramento;
2 - Ogni altra persona fisica potrà instaurare tale rapporto solo per il tramite degli organismi affiliati.
3 - Tutti i dati forniti all'Ente dalle persone fisiche e dagli organismi saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 4 - Soci ad honorem
1 - I soci ad honorem sono nominati dal Consiglio Nazionale e sono scelti tra le persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'Ente.

ART. 5 - Organismi affiliati
1 - Sono organismi affiliati: società e associazioni sportive dilettantistiche, circoli culturali, centri ricreativi e sociali, associazioni di volontariato, associazioni giovanili che ne facciano domanda e che rispettino le norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Organico.
2 - L'affiliazione è subordinata all'accoglimento - entro 60 giorni - della domanda da parte della Giunta Esecutiva e al pagamento della quota annua stabilita dalla stessa Giunta; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine previsto s'intende che essa è stata respinta.
3 - Inoltre, ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. H) dello Statuto del CONI, tutti gli organismi affiliati che svolgono attività sportiva devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI, che a tal fine potrà delegare la Giunta Esecutiva dell'A.S.I..
4 - Tutti gli organismi affiliati debbono essere retti da uno statuto autonomo ispirato a principi di democrazia interna e di pari opportunità, che preveda la natura elettiva di tutti gli organi sociali, e l'assenza del fine di lucro.
5 - Gli Statuti delle società ed associazioni sportive devono essere conformi a quanto disposto dall’art. 90, L. 289/02, così come modificato dalla Legge 128/04 e devono inoltre prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Ente.
6 - I requisiti per l'elezione alle cariche degli organismi affiliati devono essere gli stessi richiesti per ricoprire le cariche dell'Ente e riportati al successivo art. 7.
7 - Lo Statuto degli organismi affiliati e le eventuali successive modifiche devono essere approvati dalla Giunta Esecutiva dell'Ente.
8 - L’approvazione degli statuti delle società ed associazioni sportive è effettuata, ai sensi dell’art. 7, comma 5 lett. m), dello Statuto del CONI, dalla Giunta Nazionale del CONI, o dalla Giunta Esecutiva, su delega della medesima.
9 - Gli organismi affiliati cessano di appartenere all'Ente per:
- recesso;
- mancata riaffiliazione;
- scioglimento;
- revoca dell'affiliazione per perdita dei requisiti richiesti per ottenerla;
- inattività durante l'ultimo anno di affiliazione;
- radiazione per gravi infrazioni comminata dagli organi di giustizia interna.
10 - Il provvedimento che sancisce la cessazione dell'appartenenza degli organismi all'Ente è adottato dalla Giunta Esecutiva.
11 - Non è ammessa alcuna forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.
12 - Gli organismi affiliati provvedono a tesserare i propri associati all'Ente.
13 - In ogni caso di cessazione gli organismi affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'Ente ed agli altri affiliati.
14 - I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli organismi affiliati cessati sono personalmente responsabili e solidamente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente.

ART. 6 - Obblighi e diritti
1 - Gli organismi affiliati sono tenuti ad osservare e a far osservare ai propri iscritti, tesserati all'Ente, lo Statuto ed il Regolamento Organico dell'Ente, nonché i deliberati e le decisioni degli organi dello stesso, comunque secondo le proprie sfere di competenza.
2 - Gli organismi affiliati devono annualmente provvedere al rinnovo dell'affiliazione ed al tesseramento all'Ente dei propri iscritti, nei modi e termini stabiliti dal Regolamento Organico.
3 - Hanno diritto a:
a) partecipare secondo le norme statutarie e regolamentari alle Assemblee;
b) partecipare a tutte le attività promosse, organizzate e realizzate dall'Ente in ogni suo ambito, secondo gli specifici regolamenti.
4 - Sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito al primo comma del presente articolo anche tutte le persone fisiche tesserate all'Ente.
5 - I tesserati delle società ed associazioni sportive dilettantistiche hanno l’obbligo di osservare il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni.

ART. 7 - Requisiti
1 - Tutte le cariche nell'ambito dell'Ente sono onorifiche e gratuite, ad eccezione di quelle del Presidente, del Segretario Generale, del Direttore Generale e dei Revisori dei Conti effettivi; l'ammontare delle relative indennità di carica e di funzione sarà stabilito dalla Giunta Esecutiva, che ha la facoltà di decidere ulteriori deroghe nel rispetto della vigente legislazione in materia.
2 - L'elettorato attivo e passivo è attribuito secondo quanto previsto dai successivi articoli relativi alle Assemblee.
3 - L'elettorato passivo spetta solamente a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
c) non aver riportato nell'ultimo decennio squalifiche o inibizioni definitive, anche sportive, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti a meno che non sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione;
d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
e) essere tesserati all’Ente.
4 - La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta l'immediata decadenza della carica.
5 - Sono inoltre ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l’Ente, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali o contro altri organismi riconosciuti dal CONI, in violazione di clausole compromissorie sottoscritte.
ORGANI CENTRALI
ART. 8 - Elencazione
1 - Sono organi centrali dell'Ente:
1) L'Assemblea Nazionale
2) Il Consiglio Nazionale
3) La Giunta Esecutiva
4) Il Presidente dell'Ente
5) Il Segretario Generale
6) Il Direttore Generale
7) Il Collegio dei Revisori dei Conti
8) La Commissione di Disciplina
9) La Commissione d'Appello
10) L'Ufficio del Procuratore Sociale

ASSEMBLEA NAZIONALE
ART. 9 - Convocazione
1 - L'Assemblea Nazionale è sovrana, si riunisce in sessione elettiva ogni quattro anni ed ha poteri deliberativi; l'Assemblea è indetta dalla Giunta Esecutiva ed è convocata dal Presidente dell'Ente, a mezzo di comunicazione scritta che deve essere inviata a tutti gli aventi
diritto e deve contenere il luogo e la data di svolgimento, l'ordine dei lavori e l'elenco degli aventi diritto a voto.
2 - La convocazione deve avvenire a mezzo lettera raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo comprovante l’avvenuto ricevimento, almeno 30 giorni prima della data fissata e la notizia deve essere pubblicata almeno una volta su un quotidiano a rilevante diffusione.
3 - La Giunta Esecutiva nomina la Commissione Verifica Poteri e qualora quest'ultima sia operante per un'Assemblea elettiva i suoi componenti non possono essere candidati alle cariche sociali.
4 - L'Assemblea Nazionale elettiva deve svolgersi entro il mese di marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

Art. 10 - Assemblea Straordinaria
1 - L'Assemblea Straordinaria può essere indetta dai due terzi della Giunta Esecutiva o dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale o dalla metà più uno degli organismi affiliati aventi diritto a voto.
2 - L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'Ente entro 60 giorni successivi alla richiesta di convocazione e celebrarsi nei successivi 30; l'Assemblea Straordinaria può essere convocata anche in concomitanza dell'Assemblea ordinaria.

ART. 11 - Composizione
1 - All'Assemblea Nazionale elettiva ed a quella Straordinaria partecipano con diritto di voto gli organismi affiliati da almeno 12 mesi continuativi precedenti l'Assemblea, purchè nel frattempo abbiano svolto effettiva attività sportive e/o quelle relative ai riconoscimenti ottenuti dall’Ente..
2 - E' preclusa la partecipazione all'Assemblea agli organismi affiliati che non siano in regola con l'affiliazione e il tesseramento per l'anno in cui si svolge l'Assemblea; la stessa preclusione vige per quanti stiano scontando una sanzione disciplinare di squalifica o inibizione.
3 - Tutti gli organismi affiliati aventi diritto di partecipazione con elettorato attivo hanno diritto ad un voto.
4 - Ogni organismo affiliato avente diritto a voto può essere portatore di deleghe secondo il numero degli organismi ammessi a partecipare all’Assemblea come da seguente prospetto:
1 delega fino a 100 organismi aventi diritto di voto
2 deleghe fino a 200 organismi aventi diritto di voto
3 deleghe fino a 500 organismi aventi diritto di voto
4 deleghe fino a 1000 organismi aventi diritto di voto
5 deleghe fino a 1500 organismi aventi diritto di voto
6 deleghe fino a 2000 organismi aventi diritto di voto
7 deleghe fino a 3000 organismi aventi diritto di voto
8 deleghe fino a 4000 organismi aventi diritto di voto
10 deleghe fino a 5000 organismi aventi diritto di voto
20 deleghe fino a 10000 organismi aventi diritto di voto
40 deleghe oltre a 10000 organismi aventi diritto di voto
5 - Le deleghe possono essere rilasciate solo ai Presidenti degli organismi aventi diritto a voto della stessa Regione o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono.
6 - Ad ogni tipo di Assemblea Nazionale partecipano senza diritto di voto:
a) gli organismi affiliati che non hanno maturato il diritto di voto.
b) il Presidente dell'Ente;
c) il Presidente del Consiglio Nazionale;
d) i componenti la Giunta Esecutiva ;
e) i componenti il Consiglio Nazionale;
f) i Presidenti, i Commissari e i Delegati dei Comitati regionali, provinciali e Comunali delle Città Metropolitane;
g) il Presidente e i componenti della Consulta Etica;
h) il Presidente e i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
i) il Presidente e i componenti la Commissione di Disciplina;
j) il Presidente e i componenti la Commissione d'Appello;
k) il Procuratore Sociale e i componenti l'Ufficio;
l) i Responsabili Nazionali dei settori tecnici;
m) il Presidente e i componenti la Commissione Scientifica.
7 - I membri eletti della Giunta Esecutiva non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.

ART. 12 - Funzioni
1 - L'Assemblea Nazionale definisce i programmi e gli orientamenti dell'attività dell'Ente in relazione alle finalità istituzionali.
2 - L'Assemblea Nazionale elettiva quadriennale elegge:
a) il Presidente Nazionale;
b)16 componenti la Giunta Esecutiva:
c) il Presidente del Consiglio Nazionale;
d) 32 componenti il Consiglio Nazionale;
e) il Presidente e 4 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti (2 effettivi e 2 supplenti);
f) il Presidente e 4 componenti la Commissione di Disciplina (2 effettivi e 2 supplenti);
g) il Presidente e 4 componenti la Commissione d'Appello (2 effettivi e 2 supplenti).
3 - L'Assemblea Nazionale elettiva vota la relazione dell'attività trascorsa presentata dal Presidente dell'Ente e delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
4 - L'Assemblea Nazionale elettiva approva il bilancio consuntivo del quadriennio precedente con allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
5 - L'Assemblea Straordinaria delibera sulle proposte di modifica allo Statuto; delibera sullo scioglimento dell'Ente e sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
6 - Tutte le delibere approvate vengono affisse all'albo della sede nazionale e presso le sedi dei Comitati periferici.

ART. 13 - Durata delle cariche
1 - Gli organi dell'Ente durano in carica quattro anni salvo i casi di decadenza anticipata.

ART. 14 - Costituzione e deliberazioni
1 - L’Assemblea Nazionale è costituita validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
2 - Tutte le deliberazioni assembleari, ad eccezione della sola proposta di scioglimento, devono essere prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, ai sensi dell’art. 21 del codice civile.

CONSIGLIO NAZIONALE
ART. 15 - Composizione
1 - Il Consiglio Nazionale è composto:
a) dal Presidente del Consiglio Nazionale ;
b) da due Vicepresidenti eletti tra i membri del Consiglio stesso di cui uno con funzioni di vicario;
c) dagli altri 30 componenti eletti dall'Assemblea Nazionale.
2 - Partecipano altresì al Consiglio Nazionale senza diritto di voto:
a) il Presidente dell'Ente;
b) i componenti la Giunta Esecutiva compresi i partecipanti senza diritto a voto;
c) i componenti la Giunta Esecutiva;
d) il Presidente e i componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti;
3 - In caso di impedimento del Presidente del Consiglio Nazionale tale funzione sarà assunta dal Vice Presidente Vicario dell’Ente.

ART. 16 - Funzioni, convocazione e deliberazioni
1 - Il Consiglio Nazionale:
- nomina il Presidente Onorario ed i Soci ad honorem;
- elegge tra i suoi componenti i due Vicepresidenti;
- formula proposte alla Giunta Esecutiva atte a promuovere lo sviluppo dell'Ente;
- traccia gli indirizzi politici cui dovranno ispirarsi i programmi di attività elaborati dalla Giunta Esecutiva, in linea con le determinazioni dell'Assemblea Nazionale;
- assegna le benemerenze dell’Ente;
- indice l'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 10 1° comma del presente Statuto.
2 - Approva annualmente il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonchè quello consuntivo. Inoltre il bilancio preventivo e il conto consuntivo, quest’ultimo entro il mese di maggio di ciascun anno, saranno inviati alla Giunta Nazionale del CONI per il relativo esame, unitamente ad una relazione documentata in ordine all’utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, al fine dell’assegnazione dei contributi finanziari in favore dell’Ente.
3 - Qualora il bilancio consuntivo non venga approvato nella prima riunione del Consiglio Nazionale, il Presidente dovrà convocare entro 30 giorni dalla mancata approvazione una ulteriore riunione. In caso di mancata approvazione nei termini di cui sopra, il Presidente, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, convoca l'Assemblea Straordinaria per l'elezione degli organi dichiarati decaduti ai sensi del comma 6 dell'art. 4.
4 - Il Consiglio Nazionale è convocato dal suo Presidente almeno due volte l'anno in sessione ordinaria o, in via straordinaria, su indizione di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
5 - La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata A.R. e deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data fissata.
6 - Il Consiglio Nazionale si considera validamente costituito in prima convocazione con la partecipazione dei 2/3 degli aventi diritto a voto, in seconda con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto a voto e le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto a voto.
7 - Nell'ambito del Consiglio Nazionale possono essere nominate Commissioni di studio, anche permanenti, che sono coordinate dai due Vicepresidenti, secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.

GIUNTA ESECUTIVA

ART. 17 - Composizione e funzioni
1 - La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell'Ente e da 16 componenti tutti eletti dall'Assemblea Nazionale.
2 - I Vice Presidenti possono essere al massimo quattro, di cui tre eletti tra i componenti della Giunta Esecutiva, ed uno per alti meriti sportivi, nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale.
3 - Elegge tra i propri componenti, nella prima riunione successiva allo svolgimento dell'Assemblea, i vice presidenti, di cui uno Vicario, il Segretario Generale e il Direttore Generale.
4 - Nomina, su proposta del Presidente, il Presidente della Commissione Scientifica, il Presidente e i componenti della Consulta Etica.
5 - Nomina, su proposta del Segretario Generale, il Vice Segretario Generale e su proposta del Direttore Generale, il Vice Direttore Generale.
6 - Nomina il Procuratore Sociale e i componenti l'Ufficio.
7 - Emana il Regolamento Organico.
8 - Provvede all'assegnazione degli incarichi operativi fra i suoi componenti e provvede altresì alla nomina dei Commissari Straordinari dei Comitati periferici.
9- Delibera in merito all'affiliazione ed alla cessazione degli organismi di cui all'art. 5 del presente Statuto, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti da tale norma.
10 -Indice le Assemblee Ordinarie.
11 - Indice l'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 10 1° comma del presente Statuto.
12 - Applica le direttive e i deliberati espressi dall'Assemblea Nazionale e gli indirizzi politici tracciati dal Consiglio Nazionale.
13 - Delibera, su proposta del Direttore Generale, in merito ai rapporti di lavoro con il personale dipendente e sugli eventuali rapporti con il personale esterno.
14 - Può emettere provvedimenti di amnistia e indulto prefissandone i limiti.

ART. 18 - Partecipanti senza diritto a voto
1 - Partecipano alla Giunta Esecutiva senza diritto di voto: il Presidente del Consiglio Nazionale, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, Il Presidente della Consulta Etica, il Presidente della Commissione di Disciplina, il Presidente della Commissione d'Appello, il Presidente della Commissione Scientifica il Presidente della Consulta dei Comitati Periferici che sarà prevista e disciplinata dal Regolamento Organico.
2 - Altresì, nei casi in cui si renda opportuno, ai fini di consultazione e audizione, possono partecipare senza diritto di voto, con convocazione del Presidente dell'Ente, i responsabili dei vari settori e/o i componenti degli organi dell'Ente.

ART. 19 - Convocazione, costituzione e deliberazioni
1 - La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente almeno ogni bimestre; deve essere convocata, in via straordinaria, su indizione della maggioranza qualificata dei suoi componenti.
2 -La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata e deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data fissata.
3 - La Giunta Esecutiva si considera validamente costituita con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto a voto e delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

PRESIDENTE
ART. 20 - Funzioni
1 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente.
2 - Convoca e dirige la Giunta Esecutiva e ne firma i deliberati.
3 -Convoca le Assemblee Nazionali nei modi prescritti dallo Statuto.
4 - Garantisce, tramite il Segretario generale, la corretta applicazione dei deliberati presi dagli Organi dell'Ente.
5 - Il Presidente ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione e, nei limiti imposti dalla Giunta Esecutiva, di straordinaria amministrazione.
6 - Propone alla Giunta Esecutiva, la nomina dei Commissari Straordinari degli organi periferici.
7 - Può concedere la grazia, su richiesta dell'interessato, quando sia stata scontata almeno la metà della sanzione disciplinare; nei casi di radiazione il provvedimento non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla definitività della sanzione.
8 - Può delegare i Vicepresidenti ad operare autonomamente con eccezione per quanto riguarda le funzioni esclusive.
9 - In caso di vacanza o impedimento temporaneo è sostituito dal vice presidente vicario per un termine non superiore ai 120 giorni; trascorso tale termine, lo stesso vice presidente vicario deve provvedere ad indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà essere convocata entro 60 giorni e celebrata nei successivi 30. In quest’ultimo caso si avrà la decadenza immediata della Giunta Esecutiva e Consiglio Nazionale.
10 - In caso di urgenza e necessità il Presidente esercita i poteri straordinari della Giunta Esecutiva anche in relazione ai provvedimenti di cui all'art. 31, comma 6 e 7, salvo ratifica che dovrà avvenire, a pena di inefficacia, nella prima riunione utile della Giunta Esecutiva.

ART. 21 - Presidente Onorario
1 - Il Consiglio Nazionale nomina il Presidente Onorario dell'Ente, scelto tra persone che hanno dato lustro ed onore al mondo dello sport, il quale partecipa senza diritto di voto alle Assemblee Nazionali, al Consiglio Nazionale e alla Giunta Esecutiva.

SEGRETARIO GENERALE
ART. 22 - Elezione e funzioni
1 - Il Segretario Generale:
- è eletto dalla Giunta Esecutiva tra i propri componenti;
- controfirma e provvede, per quanto di sua competenza, all'esecuzione delle delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale;
- compila i verbali delle riunioni della Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva. ed è responsabile della tenuta dei relativi libri;
1. coordina la funzionalità dei Comitati Periferici
2. è responsabile dei rapporti con le Istituzioni Sportive;
DIRETTORE GENERALE
ART.23 – Elezioni e funzioni
- è eletto dalla Giunta Esecutiva tra i propri componenti
- è responsabile e garantisce la funzionalità degli uffici e delle strutture dell’Ente
- è capo del personale
- controfirma e provvede, per quanto di sua competenza all’esecuzione delle delibere della Giunta Esecutiva
- coordina gli aspetti operativi dei Comitati periferici
- è responsabile dell’andamento amministrativo
- predispone e redige, di concerto con il Presidente, i bilanci da
sottoporre all'approvazione degli organi competenti e provvede alla
successiva comunicazione ai soci ed agli organismi affiliati.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 24 - Elezione, composizione e funzioni
1 - Il Collegio dei revisori dei Conti, formato dal Presidente del Collegio stesso, da due componenti effettivi e da due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Nazionale, esercita il controllo di legittimità sulla gestione amministrativa dell'Ente secondo i poteri previsti dalle disposizioni del Codice Civile.
2 - Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti o all’Albo dei Dottori Commercialisti; gli altri componenti, effettivi e supplenti, devono avere specifica professionalità e comunque almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti o all’Albo dei Dottori Commercialisti.
3 - Il Presidente del Collegio riferisce annualmente al Consiglio Nazionale in merito alla gestione amministrativa dell’Ente.
4 - Il Presidente ed i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti non possono ad alcun titolo ricoprire altre cariche o assumere incarichi all'interno dell'Ente o di organismi affiliati.
5 - Il Presidente ed i componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee Nazionali, alla Giunta Esecutiva e al Consiglio Nazionale.
6 - Il Collegio non viene meno in caso di decadenza degli altri organi.
7 - Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti effettivi.
8 - Per quanto non espressamente previsto in Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, in tema di Collegio sindacale.
ART. 25 - Subentri
1 - In caso di rinunzia, di decadenza o di morte di uno dei Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età; i nuovi Revisori restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati decadono, insieme con quelli in carica, alla prima Assemblea elettiva.
2 - In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza sarà assunta sino alla successiva Assemblea dal Revisore più anziano.
3 - Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio dei Revisori, deve essere convocata l’Assemblea perché provveda all’integrazione del Collegio medesimo.

ORGANI DISCIPLINARI
ART. 26 - Commissione di Disciplina
1 - La Commissione di Disciplina è formata da un Presidente e da quattro componenti (2 effettivi e 2 supplenti), tutti esperti in materie giuridiche e tutti eletti dall'Assemblea Nazionale; è validamente costituita con la presenza di tre componenti fra cui il Presidente.
2 – L’elezione di tutti i componenti ha validità quadriennale e il mandato è rinnovabile per non più di due volte.
3 - Delibera a maggioranza dei presenti, è organo di primo grado ed ha competenza in ordine alle infrazioni delle norme statutarie e regolamentari e delle deliberazioni degli organi dell'Ente.
4 - Giudica secondo giustizia ed equità, nel rispetto della legislazione vigente, delle norme dell'ordinamento sportivo, dello Statuto e del Regolamento Organico dell'Ente, assicurando il diritto di difesa e con l'obbligo di comunicazione scritta degli addebiti. Le decisioni emesse in primo grado sono provvisoriamente esecutive, salva la facoltà per la Commissione d'Appello di sospendere in tutto o in parte l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, su istanza di parte da proporsi entro 5 giorni dalla comunicazione quando ricorrono gravi motivi. Tutte le decisioni devono essere motivate.
5 - La mancata proposizione dell’appello nel merito rende inefficace l'istanza di sospensione dell'esecutorietà ed i provvedimenti eventualmente adottati in seguito ad essa.
6 - Tutti i provvedimenti sanzionatori presi dalla Commissione di Disciplina sono ricorribili dagli interessati nei modi previsti dal Regolamento Organico; il ricorso va presentato alla Commissione d'Appello, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di primo grado.
7 - La Commissione di Disciplina deve giudicare entro 30 giorni dal deferimento; per una sola volta il Presidente della Commissione può posporre la decisione, per supplemento di istruttoria, fino ad un termine massimo di 60 giorni. Su richiesta del Procuratore Sociale, la Commissione può disporre la sospensione cautelativa dell'incolpato dall'attività dell'Ente, in pendenza di un procedimento disciplinare, per un periodo non superiore a 60 giorni. Le decisioni della Commissione sono comunicate all'interessato ed al Procuratore Sociale e, se definitive, affisse nella sede dell'Ente.
8 - Il Presidente ed i componenti la Commissione di Disciplina non possono ad alcun titolo rivestire altre cariche od assumere incarichi dall'Ente o dagli organismi affiliati.
9 - Il Presidente ed i componenti la Commissione di Disciplina partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale, al Consiglio Nazionale ed, il solo Presidente, alla Giunta Esecutiva.
10 - La Commissione non decade in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'Ente.
ART. 27 - Commissione d'Appello
1 - La Commissione d'Appello è formata da un Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, tutti esperti in materie giuridiche e tutti eletti dall'Assemblea Nazionale; è validamente costituita con la presenza di tre componenti fra cui il Presidente e delibera a maggioranza.
2 - L’elezione di tutti i componenti ha validità quadriennale e il mandato è rinnovabile per non più di due volte
3 - E' organo di giustizia di secondo grado.
4 - Emette, su istanza dell'interessato ed in presenza delle condizioni stabilite dal Regolamento Organico, il provvedimento di riabilitazione che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della sanzione disciplinare; l'istanza non può essere presentata alla Commissione d'Appello se non siano decorsi almeno tre anni dalla definitività della sanzione.
5 - Deve giudicare entro 10 giorni sulle istanze di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di primo grado, ed entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso di merito.
6 - Le decisioni della Commissione sono comunicate all'interessato ed al Procuratore Sociale ed affisse nella sede dell'Ente.
7 - Il Presidente ed i componenti la Commissione d'Appello non possono ad alcun titolo rivestire altre cariche od assumere incarichi dall'Ente o dagli organismi affiliati.
8 - Il Presidente ed i componenti la Commissione d'Appello partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale, al Consiglio Nazionale ed, il solo Presidente, alla Giunta Esecutiva.
9 - La Commissione non decade in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'Ente.

ART. 28 - Ufficio del Procuratore Sociale
1 - L'Ufficio del Procuratore Sociale è nominato dalla Giunta Esecutiva, si compone di un Procuratore Sociale e di due sostituti che con lui collaborano, tutti esperti in materie giuridiche.
2 - L’incarico è quadriennale e il mandato è rinnovabile per non più di due volte.
3 - E' titolare dell'azione disciplinare ed esplica pertanto le funzioni di indagine e requirente dinanzi gli organi di Giustizia Sociale.
4 - All'esito delle indagini, che non potranno durare oltre 30 giorni, decorrenti dal momento in cui l'Ufficio ha ricevuto notizia dell'illecito disciplinare, il Procuratore Sociale dovrà deferire l'incolpato alla Commissione di Disciplina ovvero disporre l'archiviazione del procedimento.
5 - I componenti l'Ufficio non possono ad alcun titolo ricoprire altre cariche od assumere incarichi dall'Ente o da organismi affiliati.
6 - L'Ufficio non decade in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'Ente.

CONSULTA ETICA
Art. 29- Composizione, nomina e funzioni
E' istituita la Consulta Etica allo scopo di studiare, approfondire e
sviluppare le tematiche culturali e etiche relative all’attività sportiva
dell'Ente.
2 – La Consulta Etica promuove anche iniziative volte alla
divulgazione delle tesi dell'Ente attraverso convegni, dibattiti,
pubblicazioni e materiale audiovisivo.
3 – La Consulta Etica sarà formata dal Presidente e da un
massimo di 6 componenti tutti di elevate esperienza nelle aree
di attività dell’Ente.
4 - Il Presidente e i componenti sono nominati dalla Giunta Nazionale;
gli stessi partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale
ed, il solo Presidente, al Consiglio Nazionale ed alla Giunta Esecutiva.
5 - Le funzioni di segretario sono demandate al Direttore
Generale o suo delegato.

COMMISSIONE SCIENTIFICA
ART. 30 - Composizione, nomina e funzioni
1 - E' istituita la Commissione Scientifica allo scopo di studiare, approfondire e sviluppare le tematiche di carattere tecnico/scientifico.
2 - La Commissione promuove adeguate iniziative volte alla divulgazione delle proprie tesi.
3 - La Commissione sarà formata dal Presidente e da un massimo di 12 componenti, tutti particolarmente qualificati nell'ambito delle varie materie scientifiche.
4 - Il Presidente e i componenti la Commissione Scientifica sono nominati dalla Giunta Esecutiva; gli stessi partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale ed, il solo Presidente, alla Giunta Esecutiva e al Consiglio Nazionale .
SETTORI TECNICO/SPORTIVI
ART. 31 - Composizione, nomina e funzioni
1 - Al fine del migliore sviluppo delle singole discipline sportive sono costituiti settori tecnico/sportivi diretti da un Responsabile Nazionale che ne coordina le attività.
2 - I responsabili sono nominati dalla Giunta Esecutiva che, su proposta dei medesimi, nomina la struttura tecnico/dirigenziale del settore.
3 - A tali settori è demandata l'organizzazione tecnica dei Campionati Nazionali di disciplina.
4 - Ogni settore può dotarsi di responsabili periferici nominati dal Presidente dell'organo periferico competente territorialmente, previo parere consultivo del Responsabile Nazionale del settore.
5 - I Responsabili Nazionali di settore partecipano senza diritto di voto all'Assemblea, nonché alle assemblee dei comitati periferici.
ORGANI PERIFERICI
ART. 32 - Elencazione e composizione
1 - Organi Periferici dell'Ente sono i Comitati e Delegati Regionali, Provinciali e Comunali delle Città Metropolitane.
2- Gli organi di detti Comitati sono: le Assemblee Regionali, Provinciali e Comunali delle Città Metropolitane; i Presidenti Regionali, Provinciali e Comunali delle Città Metropolitane; i Consigli Direttivi Regionali, Provinciali e Comunali delle Città Metropolitane; il Consiglio Regionale dei Delegati ai bilanci; il Revisore dei Conti unico, titolare e supplente, Regionale, Provinciale e Comunale delle Città Metropolitane.
3 - Gli Organi Periferici dell'Ente possono essere costituiti in tutte le Regioni, Province e Città Metropolitane; è data facoltà alla Giunta Esecutiva di costituire Comitati dell'Ente presso Stati Esteri.
4 - I Comitati Regionali coordinano l'attività degli altri organi periferici e degli organismi affiliati di competenza territoriale, secondi i programmi stabiliti dalla Giunta Esecutiva.
5 - Si costituiscono:
a) Comitati Regionali allorquando sul territorio regionale siano presenti, con diritto a
voto, almeno 10 organismi affiliati;
b) Comitati Provinciali e Comunali delle Città Metropolitane allorquando nell'ambito del
territorio di propria competenza siano presenti, con diritto a voto, almeno 5 organismi affiliati.
6 - In caso di dimissioni del Presidente o di decadenza del Consiglio Direttivo non decade il Comitato periferico bensì tutti i suoi organi, fatta eccezione per il Revisore dei Conti; nella prima ipotesi subentra il Vicepresidente, con le stesse modalità previste dal presente Statuto per gli organi nazionali, nell'altra la Giunta Esecutiva provvede immediatamente alla nomina di un Commissario che entro 60 giorni indice l'Assemblea degli organismi affiliati nel territorio di competenza.
7 - La Giunta Esecutiva può disporre il commissariamento del Comitato periferico in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sociale da parte degli organi o di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi.
8 - L'Assemblea deve svolgersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione nei modi e termini stabiliti dal Regolamento Organico.
9 - Tutti i Comitati periferici sono amministrativamente autonomi e devono annualmente fare approvare il bilancio consuntivo dal Consiglio Regionale dei Delegati ai bilanci con allegata la relazione del Revisore dei Conti unico, il conto consuntivo e la relazione dovranno essere inviati alla Direzione Generale dell'Ente e, dietro richiesta della stessa, i Comitati dovranno fornire la documentazione inerente il conto. Tutti i bilanci debbono essere approvati con la maggioranza dei componenti il Consiglio Regionale dei Delegati ai bilanci.
10 - I Presidenti dei Comitati periferici hanno la rappresentanza legale del Comitato e nei confronti dei terzi, hanno tutti i poteri di ordinaria amministrazione e, nei limiti imposti dal Consiglio Direttivo, di straordinaria amministrazione.

ART. 33 - Funzioni
1 - Gli organi periferici provvedono nel territorio di competenza:
- a promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- ad attuare i programmi di attività dell'Ente;
- a rappresentare l'A.S.I. presso ogni Ente, organismo, amministrazione pubblica e stato estero, nonché verso qualsiasi autorità in ambito sportivo, culturale, sociale, artistico, turistico e del tempo libero.
- predisporre iniziative atte alla formazione dei quadri dirigenziali, di concerto con la Direzione Generale, e tecnici, di concerto con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico di competenza.

ART. 34 – Elezione
1 - Il Consiglio Direttivo del Comitato periferico è formato da un Presidente e da quattro o sei componenti.
2 - Il Revisore dei Conti Unico titolare e quello supplente, entrambi i quali devono essere iscritti all'albo dei Revisori dei Conti, sono eletti nelle Assemblee periferiche di competenza. Anche in caso di assenza dell’assemblea periferica il Delegato o il Commissario debbono provvedere alla nomina del revisore dei Conti unico titolare e quello supplente.
2. bis - Il Consiglio Regionale dei Delegati ai bilanci è formato da 5 Delegati ai bilanci eletti dall’Assemblea del Comitato Regionale, “ tra persone tesserate ASI con specifiche competenze in materia contabile; durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili”, i quali partecipano, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo del Comitato Regionale. Fra i componenti del Consiglio sarà eletto, nel corso della prima riunione, il presidente.
“Per qualunque ragione uno o più componenti decadessero dalla carica il Consiglio resterà in funzione. Qualora però la decadenza riguardasse tre o più componenti l’organo verrà meno e dovrà essere integralmente ricomposto con le modalità di cui sopra.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno tre membri e le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di assenza del Presidente le sue funzioni saranno assunte dal componente più anziano tra i presenti.
Il voto del Presidente della riunione ha valore doppio in caso di parità.
3 - Nelle zone dove non esistono le condizioni per la costituzione del Comitato la Giunta Esecutiva può nominare un proprio delegato, che deve promuovere ogni iniziativa al fine di costituire il Comitato e che dura in carico fino alla prima assemblea periferica.
4 - L'Assemblea periferica è costituita dagli organismi affiliati aventi diritto a voto ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto; per quanto non previsto, si applicano, se compatibili, le disposizioni che vigono per le Assemblee Nazionali. In relazione al numero di deleghe vale quanto disposto dall’art.11.
5 - I Presidenti, i Delegati e i Commissari Provinciali e Comunali delle Città Metropolitane partecipano, senza diritto a voto, alle riunioni del Comitato Regionale competente per territorio.
Il Presidente, il Delegato o il Commissario del Comitato Provinciale e quelli del Comitato dell'Area Metropolitana possono nominare, nell'ambito del territorio di competenza, rispettivamente Fiduciari Comunali e Municipali; tali nomine devono comunque essere approvate dalla Giunta Esecutiva.

PATRIMONIO
ART. 35 - Costituzione
1 - Il patrimonio dell'A.S.I. è costituito:
- dai beni dell'Ente;
- dalle quote sociali;
- dall'eventuale contributo del CONI e di altri enti pubblici;
- da eventuali donazioni e lasciti.
2 - Le quote e/o i contributi associativi non possono essere trasferiti o rivalutati.
3 - L'Ente s'impegna a non distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, né fondi riserva o capitale, durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4 - L’Ente si obbliga a reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
5 - L'esercizio sociale finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno e verrà redatto e approvato un rendiconto economico e patrimoniale.

DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 36 - Scioglimento
1 - L'Ente può essere sciolto solo con deliberazione dell'Assemblea Nazionale in sessione straordinaria appositamente convocata su indizione di almeno 4/5 degli organismi affiliati aventi diritto al voto.
2 - Tale Assemblea si considera validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli organismi affiliati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
3 - Per l'approvazione della proposta di scioglimento è necessaria la maggioranza di 4/5 degli organismi affiliati aventi diritto a voto.
4 - L'Assemblea Straordinaria, in caso di scioglimento, è obbligata a devolvere il patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, legge 23/12/1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 37 - Durata anno sportivo
1 - L'anno sportivo ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

ART. 38 - Segni distintivi
1 - Tutti i segni distintivi dell'Ente sono caratterizzati dai colori bianco, rosso, verde e azzurro e dalla scritta ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA e/o dall'acronimo ASI; è comunque demandata alla Direzione Centrale la scelta di logotipi o disegni che rappresentino e caratterizzino l'Ente.

ART. 39 - Candidature alle cariche sociali
1 - Coloro che intendono rivestire cariche sociali elettive debbono porre la propria formale candidatura elencando specificatamente le cariche per le quali intendono candidarsi.
2 - Devono altresì essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, con esclusione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia che possono anche essere persone non tesserate.
3 - Nell’assemblea nazionale le candidature debbono essere sottoscritte da almeno 100 voti.
4 - Nell’assemblee periferiche le candidature debbono essere sottoscritte dai partecipanti aventi diritto di voto per almeno il 10% dei voti.
5 - Ogni candidatura, sia a livello centrale che periferico, deve essere presentata alla Segreteria Generale almeno 8 giorni prima dello svolgimento dell’assemblea stessa.
6 - Non è ammessa la candidatura a più di una carica sociale nella stessa Assemblea.

ART. 40 - Accesso ai libri sociali
1 - I libri dell'Ente sono visibili dai soci e dagli organismi affiliati che ne facciano motivata istanza; le copie richieste sono fatte dagli uffici dell'Ente a spese del richiedente.

INCOMPATIBILITA' E DECADENZE
ART. 41 - Incompatibilità
1 - E' incompatibile la qualifica di dirigente centrale e periferico dell'Ente con l'iscrizione ad altri organismi che svolgono attività analoga a quella dell'A.S.I..
2 - La carica di Presidente dell'Ente è incompatibile con qualsiasi altra carica od incarico nell'ambito dell'Ente stesso o di organismi affiliati.
3 - Oltre alle incompatibilità previste dagli artt. 24, 26, 27 e 28 del presente Statuto, la qualifica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altro incarico ordinario e carica sociale elettiva centrale e periferica. Sono incompatibili tra loro tutti gli incarichi fiduciari e le cariche elettive periferiche, salvo specifica delibera della Giunta Nazionale.
4 - Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni d'incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa; in caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta anteriormente.
5 - La carica di Presidente a livello nazionale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

ART. 42 - Decadenze e reintegrazioni
1 - In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti degli Organi Centrali, si avrà la decadenza immediata del Presidente, cui spetterà l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell’Assemblea Straordinaria.
2 - In caso di dimissioni non contemporanee della metà più uno dei componenti degli organi centrali, si avrà la decadenza dei soli componenti ed il Presidente, che rimane in carica, provvede alla convocazione dell’Assemblea straordinaria per il rinnovo degli stessi.
3 - In ogni caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione della carica stessa di singoli componenti gli organi collegiali in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, l'integrazione viene effettuata nella prima Assemblea utile; qualora sia compromessa la funzionalità dell'organo, si provvederà all'integrazione con un'Assemblea Straordinaria.In entrambi i casi l’Assemblea Straordinaria dovrà essere indetta entro 60 giorni dall’evento e celebrata nei successivi 30 giorni.
4 - Tutti i componenti gli organi centrali e periferici, salvo i casi previsti dal Codice Civile per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, decadono quando, senza motivata ragione, sono assenti per tre volte consecutive dalle riunioni degli organi suddetti; tali organi sono reintegrati, salvo i casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, alla prima Assemblea utile.
5 - In caso di dimissioni o comunque nell'ipotesi che venga meno il Presidente dell'Ente decadono tutti i componenti degli organi centrali, fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto, come da artt. 24 comma 6, 26 comma 10, 27 comma 7, e dovranno essere indette nuove elezioni da parte del vice presidente vicario che provvederà, nel termine di 60 giorni a convocare l'Assemblea Straordinaria che dovrà essere celebrata entro i successivi 30 giorni; al vice presidente vicario spetteranno, sino alla celebrazione dell'Assemblea, le funzioni relative all'ordinaria amministrazione attribuite al Presidente.
6 - La mancata approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio Nazionale comporta la decadenza di tutti gli organi centrali, fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto, come da artt. 24 comma 6, 26 comma 10 e 27 comma 9.

ART. 43 - Cessazione dal tesseramento
1 - Il tesseramento della persona fisica all'Ente cessa:
a) per dimissioni;
b) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha
determinato il tesseramento medesimo;
c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi di
giustizia;
d) per il verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 5, comma 9, del presente Statuto.

MODIFICHE ED ATTUAZIONE DELLO STATUTO
ART. 44 - Modalità per le modifiche
1 - Lo Statuto dell'Ente può essere modificato solo da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.
2 - Le proposte di modifica devono essere presentate alla Giunta Esecutiva da almeno la metà più uno degli organismi affiliati aventi diritto a voto, ovvero dai due terzi della Giunta Esecutiva o del Consiglio Nazionale.
3 - La Giunta Esecutiva , verificata la ritualità della richiesta, indice l'Assemblea Straordinaria, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni e che deve tenersi entro i successivi sessanta.
4 - La Giunta Esecutiva nell'indire l'Assemblea Straordinaria deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.
5 - Per l'approvazione delle proposte suddette occorrono i 2/3 dei voti presenti in Assemblea.
6 - Lo Statuto e le eventuali successive modifiche sono sottoposte all’approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.

ART. 45 -Emanazione del Regolamento Organico
1 - Per l'attuazione dello Statuto la Giunta Esecutiva provvede all'emanazione del Regolamento Organico e di altri regolamenti relativi a settori particolari.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ART. 46 - Rinuncia ad adire Autorità esterne
1 - I provvedimenti adottati dagli organi dell'Ente hanno piena efficacia nell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli organismi affiliati e di tutti i tesserati.
2 - Gli organismi affiliati e i tesserati per la risoluzione di ogni controversa di qualsivoglia natura comunque connessa all'attività da loro svolta nell'ambito dell'Ente si impegnano a non adire Autorità esterne all'A.S.I..
3 - Su istanza dell'interessato il Presidente, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe al predetto principio, motivando l'eventuale diniego alla richiesta deroga; qualora entro 40 giorni dal ricevimento dell'istanza il Presidente non comunichi all'interessato la propria decisione, la richiesta si considererà accolta.
4 - In caso di inosservanza delle precedenti disposizioni, l'organismo affiliato o il tesserato sarà sottoposto a sanzione disciplinare.
ART. 47 - Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport
1 - Le controversie che contrappongono l’ASI a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni all’Ente o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.
2 - Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
3 - Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
4 - Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.
5 - Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito dell’ASI.

NORME TRANSITORIE
ART. 48 - Delega per le modifiche statutarie
1 - La Giunta Esecutiva viene delegata ad apportare al presente Statuto ogni modifica che si renderà indispensabile a seguito dell'emanazione di norme di legge o regolamentari che comportino la necessità di un adeguamento in tal senso.
2 - Tali modifiche dovranno essere ratificate dall'Assemblea Nazionale straordinaria.
3 - E’ facoltà del Consiglio Nazionale, qualora lo stesso
ritenga che sussistano comprovate esigenze, modificare la denominazione dell’Ente.

ART. 49 - Entrata in vigore
1 - Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell’approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.
2 - Qualora in sede assembleare venga modificato il numero dei componenti gli organi istituzionali, tale modifica si intende fin dalla elezione svolta nella medesima assemblea.


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