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Come segnalare un reato in materia di pesca

Ultimo Aggiornamento: 08/12/2010 21:37
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Presidente dell'FF
30/11/2010 22:33

Analisi e metodologie di intervento per segnalazioni di illeciti di pesca e sanità pubblica da parte del pescatore sportivo.



Un ringraziamento speciale a Gianluca Milillo x questo testo

Il panorama degli illeciti che si configurano a danno della fauna ittica sono numerosi, tutti potenzialmente pericolosi e si ripercuotono su fenomenologie di tipo ambientale, sociale, sanitario e fiscale.
Alcuni utenti del forum hanno richiesto di evidenziare sia l’aspetto della pesca e vendita di pesce non sanitarizzato (bracconaggio convenzionale) e sia i riferimenti a cui segnalare tali operosità criminali.
A tal fine, considerata l’attualità e l’importanza del quesito posto, si spera che il presente lavoro possa contribuire a implementare il livello di cosciente senso civico che oggi è bagaglio imprescindibile del pescatore moderno.

Analisi fenomenologica
Se l’azione di pesca illecita, o effettuata con sistemi illeciti, non viene individuata al momento dell’azione effettiva di pesca, la presenza di strumenti atti a tal fine in un campo non autorizzano l’iter sanzionatorio, inoltre i reati di frode in commercio, vendita di cibi non genuini e attentato alla salute pubblica (tutti reati penali) si configurano quando si innesca il processo distributivo del prodotto, quindi le quantità di pesce in possesso dell’pescatore (bracconiere nazionale o extracomunitario) non vengono interpretate dal legislatore come “potenzialmente destinata alla vendita” se il soggetto dichiara un auto-consumo.
Ora secondo una logica da naturale, nessuno è in grado di simili prodezze alimentari ma al legislatore non importa: se si dichiara che è destinato all’alimentazione in contesto privato si può detenerlo fuori dalle regole sanitarie, indipendentemente dalle quantità.
Questo è un esempio concreto di come le norme non sono coerenti con le nostre realtà attuali, di come è facile tramutare un illecito in un’attività remunerativa senza rischiare di venire sanzionati.
In pratica le Prefetture non individuano il fenomeno connesso all’ordine pubblico, in quanto le popolazioni locali non si lamentano, i ruoli dirigenziali delle Forze di Polizia non lo vedono come un problema in quanto si ha ancora l’illusione che questo pesce vada oltre confine, gestito in un ambito privato o consumato in modo domestico dalla comunità di extracomunitari residenti, rappresentando quindi un problema sanitario per altri e non nostro, pur parlando di una nostra risorsa nazionale (la fauna ittica) e della possibile commercializzazione date le quantità e l’impossibilità di tracciare il prodotto ittico.
Inoltre alcune province invece di contenere il fenomeno dei gruppi di bracconieri extracomunitari, non solo riconoscono la loro esistenza e presenza, ma hanno trovato il modo di guadagnarci: alcune province, particolarmente infestate da queste squadre, anziché arginare la captazione di pesce si sono inventate (letteralmente) la “Licenza di tipo D” specifica per stranieri extracomunitari.
In pratica autorizzano, a pagamento, di pescare e stabulare il pesce in attesa del trasporto, forti di un'altra legge (fatta ad hoc, come ad esempio la DGR 1574/93 Emilia Romagna) che non prevede limiti di peso per i pesci alloctoni; ad esempio ed in pratica quasi tutta la fauna ittica del Po.
Ovviamente i bracconieri non si limitano solo a predare alloctoni, non esistono reti o storditori selettivi, tanto una volta filettato non si può distinguere tra una carpa o una breme o un aspio.
E’ altresì ovvio che simili condizioni di gestione non possono non far inorridire chi rispetta il pesce attraverso le attività alieutiche e sportive, in un epoca in cui il nostro percorso culturale si spinge sempre più verso una filosofia conservazionistica e sportivo-ambientale, e sapere che non esiste percorso legale o volontà del legislatore di fermare questo traffico è qualcosa di profondamente angosciante.
Pertanto è possibile punire ai sensi delle norme vigenti le attività di pesca di frodo commesse da cittadini italiani extracomunitari utilizzando leggi diverse da quelle specifiche per la pesca.

Tipologie normative e sistemi di intervento

Quanto già descritto sul trasporto del pescato, nella relazione delle Fly Carp è applicabile a qualsiasi specie ittica e quindi le norme descritte, nonché l’iter procedurale rimane invariato.
Questo pesce in genere può prendere due strade: la ricezione presso strutture di acquicoltura e/o laghi a pagamento e strutture per la vendita come alimento (mercati e/o ristorazione).
Gli elementi di riferimento normativi relativi alla acquisto o all’immissione di materiale ittico in una struttura di piscicoltura è essenzialmente legata agli aspetti di natura sanitaria veterinaria e fiscale: mentre il secondo aspetto è disciplinato con le più generali forme normative relative al commercio, le prime hanno parametri e finalità tese alla prevenzione specifica e dedicata dell’insorgenza di patologie, e quindi dedicate, come impianto normativo, alla specifica profilassi e gestione della struttura stessa e degli stock ittici amministrati.

Le norme di riferimento principali si configurano nelle Direttive e Regolamenti comunitari e nei Decreti, Regolamenti, Direttive e circolari nazionali.

Norme comunitarie

Direttiva 2008/53/CE della Commissione del 30 aprile 2008 che modifica l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (SVC).
(Testo rilevante ai fini del SEE);

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio del 24 ottobre 2006 relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie;

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 98/45/CE, che modifica la direttiva 91/67/CEE concernente norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti di acquacoltura. in vigore dal: 18-2-2000;

Direttiva 95/22/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, recante modifica della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura - Pubblicata nel n. L 243 dell'11 ottobre 1995;

Direttiva 85/377/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (limitatamente alla realizzazione o modifiche sostanziali o all’immissione di specie esotiche e/o alloctone);

REGOLAMENTO (CE) N. 708/2007 DEL CONSIGLIO dell’11 giugno 2007 relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti.

Normativa nazionale

D.P.R. n. 543 del 16 dicembre 1999 - Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 98/45/CEE concernente norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti di acquacoltura.

D.P.R. n. 263 del 03 luglio 1997 - Regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci.

D.P.R. n. 320 del 08 febbraio 1954 - Regolamento di polizia veterinaria

D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148 . Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.

D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555 - "Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura";

D.P.R. 425 Regolamento di attuazione della direttiva 2000/27/CE, che modifica la direttiva 93/53/CEE, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci;

Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263 - "Regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci"
testo consolidato con le modifiche apportate dal D.P.R. 24 ottobre 2001, n. 425;

Risoluzione Ministero delle Finanze.
Attività di piscicoltura. Modalità di tenuta dei registri previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dal D.P.R. 3 luglio 1997, n. 263.

Circolare del Ministero della Sanità n. 600.7...809 del 24 giugno 1999- Registro integrato -Modalità di tenuta dei registri previsti dal DPR 600/73 e dal DPR 263/97.

Ordinanza del Ministero della Sanità del 02 settembre 1996 - Misure di lotta contro la setticemia emorragia virale e la necrosi ematopoietica infettiva dei pesci.

Ordinanza del Ministero della Sanità del 10 maggio 1991 - Norme per la profilassi di malattie di animali.

Appare evidente quindi che la funzione di prevenzione sanitaria rappresenta l’aspetto maggiormente pregnante della tracciabilità degli stock ittici, pertanto un azienda ittiogenica che accetti dalla disponibilità di un privato, materiale ittico di provenienza ignota, quindi prelevato in ambiente naturale, privo di profilassi, controlli sanitari, accertamenti veterinari e tracciabilità, di fatto espone l’intera struttura e l’intero patrimonio ittico gestito a patologie e viola contestualmente tutto l’impianto normativo deputato alla prevenzione.
Inoltre appare inverosimile che i beni passati nella disponibilità dell’azienda dopo l’acquisto dal privato, essendo privi di documentazione accompagnatoria, siano iscritti negli appositi registri a meno di una falsa registrazione.

Norme sanitarie
Le abrogazioni e la rimodulazione generata dal D.Lgs. 193.2007 Controlli in materia di sicurezza alimentare, di fatto non incide sulla ristorazione e sulla vendita di prodotti della pesca (eccezion fatta per i molluschi) così come il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 531."attuazione della Direttiva 91/493/CEE” che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, non si applica alla vendita intesa come ristorazione.
Detta osservazione è importante perché riduttiva del settore di vigilanza dedicato, in quanto il pesce, che per la sua natura biologico/organica ha tempi di accumulo di inquinanti rapidi ed è spesso di difficile tracciabilità, viene gestito nei controlli alla ristorazione attraverso il dettato normativo esclusivo della conservazione degli alimenti.
In termini pratici l’addetto al controllo ordinario, senza ulteriori note si limita al controllo dello stato di conservazione e quindi non alla tracciabilità (legittima provenienza) del prodotto ittico.
D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 155 Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997, Capitolo IX disposizioni applicabili ai prodotti alimentari descrive che “Un'impresa alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti se risultano contaminati, o si può logicamente presumere che siano contaminati da parassiti, microorganismi, patogeni o tossici, decomposti o sostanze estranee che, anche dopo le normali operazioni di cernita o le procedure preliminari o di trattamento eseguite in maniera igienica, non siano adatte al consumo umano”.
In quest’ottica un ristoratore che accetta, in quanto acquista, prodotti ittici provenienti da privati, da siti inquinati o potenzialmente inquinati, o semplicemente privi di qualsiasi garanzia sanitaria o di tracciabilità, di fatto contravviene a questo principio basilare.
Se poi la consapevolezza circa la provenienza, nonché la mancata salubrità del prodotto pur essendo manifesta, viene inserita dopo l’acquisto, volontariamente nel circuito della ristorazione, si sfocia nei reati puniti a norma del Codice Penale quali l’art. art. 515 c.p. "Frode in commercio" e art. 516 "Vendita di sostanze non genuine come genuine". Il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 531 “Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca”, pubblicato sul S. O. alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’ 11 gennaio 1993 descrive all’art 2 lettera A i prodotti della pesca come: “tutti gli animali marini o di acqua dolce o parti di essi, comprese le loro uova e lattine, esclusi i mammiferi acquatici, le rane e gli animali acquatici oggetto di altre norme relative alla protezione delle specie ed alla politica comune della pesca e dei mercati”.
Detta norma individua compiutamente che, anche le specie ittiche fluviali/lacustri (acqua dolce) prelevate in ambiente naturale o naturalizzato, rientrano nel campo di applicazione della norma, rendendole soggette alle prescrizioni sanitarie e di tracciabilità, nonché fiscali e gestionali dei prodotti primari della pesca, quindi assoggettate, in quanto transazione commerciale tra il privato pescatore dilettante ed il ristoratore, agli standard applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Attraverso l’analisi del testo tuttavia si evince alla lettera P dell’art 2 che per commercializzazione si intende: ”la determinazione o l’esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato ad esclusione della vendita al dettaglio e della cessione diretta, sul mercato locale, di piccole quantità da un pescatore al venditore al minuto o al consumatore” resta quindi da comprendere se la cessione di un privato ad un ristoratore che poi reimmette in vendita tali prodotti si interpreti come esclusione dal regime della pesca (e quindi sulle norme sanitarie del pescato) e solo come frode in commercio (nella sola successiva fase di cessione da parte del ristoratore) o se entrambe le norme vengono applicate.
Essendo di fatto il caso anomalo sotto il profilo giurisprudenziale, in quanto non si hanno precedenti che investano contemporaneamente i seguenti elementi:
- pesce d’acqua dolce di siti inquinati o potenzialmente inquinati;
- pesca e vendita da parte di privati;
- acquisto da parte di ristoratore che immette tali prodotti nella filiera commerciale;
sarebbe di fatto necessaria una valutazione intesa come sentenza.
Numeri di pubblica utilità

Generali(tutte le forze dell’ordine concorrono alla risoluzione dei reati in materia ambientale)

Corpo Forestale dello Stato 1515 (E' un servizio collegato alla Centrale Operativa Nazionale, con sede presso l'Ispettorato Generale di Roma del Corpo forestale dello Stato, e a 15 sale operative regionali, pertanto effettuata la chiamata, la sala operativa centrale. saputo da dove il cittadino chiama, lo mette in contatto con la caserma territorialmente competente)

Guardia di Finanza 117

Carabinieri 112

Polizia di Stato 113

NUMERO VERDE SEGNALAZIONE INQUINAMENTO

800253608

NUMERO VERDE SEGNALAZIONE PREDONI DEL PO

800 998 636


Territoriali tra quelli maggiormente attivi in materia di anti-bracconaggio e tutela ambientale estratti tra quelli consideratti “più attivi” sul territorio e maggiormente ricettivi alle segnalazioni.
CORPO POLIZIA PROVINCIALE DI RAVENNA
Tel. 0544.249322

NUCLEO AMBIENTALE POLIZIA PROVINCIALE – NAP BOLOGNA

Tel. 051/712416 - cellulare 328/8606245 – 328/8606247

POLIZIA PROVINCIALE BOLOGNA

Tel. 051/6598705 - 6598556 - 6598380 -
Cell. 329/7504974


POLIZIA PROVINCIALE ROVIGO

Tel. 0425 386672


POLIZIA PROVINCIALE FERRARA

Tel. 0532 299731 - 0532 299700

ARPA - FERRARA
Tel. 0532 234811


ARPA - BOLOGNA
Tel. 051 6223811 • 051 6497600 • 051 6497211

ARPA - RAVENNA
Tel. 0544 210611 • 0544 210640 • 0545 900000 . 0546 682763

POLIZIA PROVINCIALE PARMA

tel. 0521 931 680

POLIZIA PROVINCIALE DI PADOVA

049/8201940 orario ufficio

800800820 24 ore su 24

Polizia provinciale Reggio Emilia
0522 792222


Polizia Provinciale di Verona, per il Canal Bianco et affini, sig. Pavan Leonardo 3351031095

Polizia Provinciale di Venezia

# Ha competenza per:la direzione della Polizia Provinciale
# la vigilanza ambientale.


Indirizzo: Via Catene, 95
30175 Venezia Marghera
Tel.: 041 2529795
Fax.: 041 2529791
EMail: polprov@provincia.venezia.it

www2.corpoforestale.it/web/guest/dovesiamo/coordinamentipro...


0382/572500 corpo forestale.
0382/5451 Polizia provinciale di Pavia

Specifici pronto intervento ambientale (Nucleo Antisofisticazione Carabinieri)

www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Informazioni/Tutela/Politiche+Agricole/01_ag...

N.A.C. PARMA

Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna.

N.A.C. ROMA

Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna.

N.A.C. SALERNO

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.




N.A.C. PARMA: strada Garibaldi, 20 - 43100 Parma, Tel. 0521 508841 , Fax. 0521 533802
ccpanacpr@carabinieri.it

N.A.C. ROMA: via Torino, 44 - 00184 Roma, Tel. 06 487781 , Fax. 06 4818534
ccpanacrm@carabinieri.it

N.A.C. SALERNO: via Duomo, 17 - 84100 Salerno, Tel. 089 232345 , Fax. 089 304240
ccpanacsa@carabinieri.it

www.gevam.it/emergenze_ambientali.php

://www.provincia.bologna.it/polizia/zone.html


Gianluca milillo
Responsabile Tecnico
Getapesca
www.studiogeta.it sezione Getapesca
[Modificato da Supercry87 08/12/2010 21:37]


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