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Proposta di legge: TUTELIAMO LA CARPA

Ultimo Aggiornamento: 21/02/2011 16:21
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Presidente dell'FF
21/02/2011 16:21

http://www.tuteliamolacarpa.it/propostadilegge.html


REVISIONE PROVVISORIA NON COMPLETA E NON DEFINITIVA AGGIORNATA AL 01 FEB. 201 dall' Avv. Matteo Luigi Riso


PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE


TUTELA DELLA CARPA E DEL SUO HABITAT NATURALE.

ISTITUZIONE DEL PATENTINO PER LA PESCA DELLA CARPA.


TITOLO I

Art. 1

(Finalità)

1. La carpa è una specie ittica che negli ultimi tempi è diventata obiettivo di pesca sempre più frequente, grazie alla forte espansione dell'attività sportiva denominata “Carpfishing” che prevede la pesca non lesiva della carpa e il successivo rilascio del pesce nel proprio habitat. Tuttavia la pesca della carpa è effettuata anche per fini gastronomici, dal momento che tale specialità è impiegata in alcune pietanze della tradizione culinaria italiana; ciò comporta che la carpa viene pescata da soggetti inesperti e non a conoscenza dei cicli biologici della suddetta specie ittica, con la conseguente produzione di danni da un lato alla già esigua popolazione ittica di carpe e, dall'altro, all'ambiente in cui le carpe vivono e si riproducono. La presente proposta di legge, quindi, mira al perseguimento delle seguenti finalità:

a) Tutela della carpa e del suo habitat naturale;

b) Regolamentazione della pesca sportiva della carpa (carpfishing);

c) Regolamentazione della pesca della carpa per fini diversi;

d) Azioni per il controllo delle zone in cui si pratica la pesca della carpa.


1. La realizzazione degli obiettivi previsti al precedente comma passa attraverso l'istituzione di apposito “patentino” per la pesca della carpa, che verrà rilasciato previo superamento di un esame da appositi organismi che la legge avrà cura di individuare.


Art. 2

(Soggetti destinatari e efficacia territoriale)

1. La norme contenute nella presente proposta di legge si intendo dirette ai pescatori sportivi praticanti la tecnica del carpfishing, ai pescatori praticanti la pesca della carpa per fini diversi da quelli sportivi e ai pescatori professionali.
2. Le norme contenute nella presente proposta di legge si intendono applicabili all'interno territorio dello Stato.


Art. 3

(Definizione della tecnica del “carpfishing”)

1. Il “carpfishing” è una tecnica di pesca sportiva della carpa attuata mediante strumenti ed operazioni non lesive nei confronti degli esemplari ittici.
2. La pratica sportiva in oggetto è una forma di pesca condotta nel rispetto del pesce poiché la pesca degli esemplari di carpa non avviene per attività fine a se stessa, ma solo per finalità sportive e senza la volontà di arrecare nocumento al pesce, il quale, dopo la pesca, viene immesso nuovamente nelle acque di provenienza. Per tale motivo si parla di tecnica di pesca “no kill” ossia senza la morte del pesce pescato.
3. La pratica del “carpfishing” si contraddistingue per lo spiccato senso di rispetto per l'ambiente circostante, poiché la pesca effettuata mediante detta tecnica non causa la riduzione della popolazione ittica, in quanto alla pesca segue il rilascio dell'esemplare pescato, e perché la pratica del “carpfishing” è rispettosa dei cicli biologici e riproduttivi delle carpe.


Art. 4

(Previsione di zone riservate alla pesca “no kill” e loro gestione)

1. Le Regioni e le Provincie, qualora non vi abbiano già provveduto motu proprio, dovranno censire la popolazione di carpe presenti nelle acque ricadenti nei proprio ambiti territoriali, al fine di stabilire l'incidenza della presenza di questa specie ittica.
2. Ove non siano previste da preesistenti normative locali, le Regioni e le Provincie dovranno individuare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente proposta di legge, aree con acque popolate da esemplari di carpe da riservare all'effettuazione della pesca “no kill” con la tecnica del carpfishing. La previsione di aree da destinare alla pesca “no kill” e al carpfishing in genere, mira ad innescare un circolo virtuoso per il quale l'incremento del numero di praticanti del carpfishing dia origine ad un incremento della ricchezza in zone che, a causa della collocazione geografica, sono scarsamente visitate e con poche attrattive turistiche da offrire.
3. Le aree riservate alla pesca “no kill”, siano esse ancora da individuare o già individuate mediante apposita legislazione locale, dovranno essere attrezzate affinché sia consentito ai pescatori ciprinicoli di praticare il carpfishing in modo agevole e secondo i canoni di detta attività sportiva.
4. Alle Regioni, qualora non vi abbiano già provveduto attraverso propria legislazione preesistente, è consentita la realizzazione e la gestione di apposite strutture sportive, ricreative e ricettizie all'interno delle aree riservate alla pesca “no kill” al fine di agevolare ed incentivare la pratica della pesca sportiva con rilascio dell'esemplare.
5. Alle Regioni è data la facoltà di concedere in gestione a terze parti private le aree riservate per la pesca “no kill”, a condizione che i concessionari realizzino le strutture di supporto secondo i requisiti previsti all'Art. 5 della presente proposta normativa. Le modalità per la concessione della gestione di dette aree a terzi soggetti privati verranno stabilite con apposita legislazione regionale.


Art. 5

(Strutture di supporto alle aree riservate alla pesca “no kill”)

1. Le strutture di supporto alle aree riservate alla pesca “no kill” dovranno consentire una migliore fruizione delle acque e degli ambienti da parte dei pescatori ciprinicoli.
2. Le strutture di supporto potranno essere di natura tecnica (per il supporto tecnico alla pesca), ricettizia e ristoratrice (per l'ospitalità dei pescatori), medica (per il primo soccorso in caso di incidenti).
3. Le strutture, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, dovranno essere realizzate con materiali eco-compatibili, dovranno utilizzare energia elettrica da fonti pulite e rinnovabili, e dovranno contribuire ad impedire che siano posti in essere comportamenti potenzialmente nocivi per la salute delle persone e della popolazione ittica; inoltre, le strutture dovranno porre in essere qualsiasi comportamento in grado di contribuire al mantenimento e al miglioramento delle condizioni ambientali: a tal fine, le strutture sono obbligate a praticare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dai fruitori e ad incentivare l'uso di materiali completamente riciclabili.
4. Le aree per la pesca ciprinicola “no kill” saranno fruibili in qualsiasi periodo dell'anno, in funzione delle naturali condizioni climatiche di ciascuna area e del periodo di proibizione della pesca di cui all'Art. XXX della presente proposta legislativa.


TITOLO III

Art.6

(Istituzione del patentino per la pesca ciprinicola)

1. Chiunque intenda praticare la pesca ciprinicola, per fini sportivi o per fini diversi, dovrà conseguire il “patentino per la pesca ciprinicola” (denominato in seguito “Patentino”) quale titolo abilitativo alla suddetta forma di pesca.
2. Il patentino non sostituisce la “Licenza di pesca” ove localmente prevista e richiesta, ma costituisce titolo per l'accesso alle aree riservate alla pesca “no kill” e ciprinicola in generale.
3. Il conseguimento del patentino è subordinato all'esito con profitto di apposito esame da sostenere presso gli organismi abilitati e individuati al successivo Art. XXX.


Art. 7

(Organismi abilitati al rilascio del patentino e registro nazionale)

1. Si istituisce il “Registro Nazionale delle Associazioni Nazionali per la Pesca Ciprinicola” (denominato in seguito come “Registro”) e mantenuto presso il Ministero per le Politiche Ambientali.
2. Le associazioni nazionali per il carpfishing e la pesca ciprinicola in generale possono chiedere l'iscrizione al Registro. L'iscrizione al registro abilita l'associazione richiedente al rilascio del Patentino.
3. La FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) è iscritta di diritto al Registro ed è abilitata al rilascio del Patentino.
4. Ciascun iscritto al Registro dovrà organizzare l'opportuna attività formativa e il relativo esame finale per il conseguimento del Patentino.
5. Gli iscritti al Registro che rilascino il Patentino senza sottoporre i richiedenti ad un opportuno esame di valutazione, saranno passibili di cancellazione dal Registro e i titoli abilitativi rilasciati verranno annullati di diritto.


TITOLO IV

Art. 8

(Regolamentazione della pesca ciprinicola per fini sportivi)

1. Le Regioni, qualora non vi abbiano già provveduto con preesistente legislazione locale, adotteranno una regolamentazione della pesca ciprinicola per fini sportivi, avendo riguardo alle indicazioni guida contenute nella presente proposta normativa; le Regioni che abbiano già provveduto ad emanare propria normativa in materia, sono tenute a verificare la rispondenza – ed eventualmente adeguare – tale normativa in funzione delle disposizioni previste nel presente testo.
2. Per “pesca ciprinicola per fini sportivi” si intende la pratica di pesca conosciuta anche come “carpfishing”, per la quale si effettua la pesca di esemplari di carpe utilizzando metodi e tecniche non lesive nei confronti di detta specie ittica. La pesca ciprinicola sportiva (o carpfishing) si caratterizza per il successivo rilascio in acqua dell'esemplare pescato, al fine di evitare la morte dello stesso.
3. Gli strumenti usati per il carpfishing devono consentire la pesca della carpa senza che l'esemplare subisca alcuna forma di nocumento; all'uopo, quindi, è vietato l'impiego di materiali esplodenti o taglienti, fatta eccezione per gli ami specificamente progettati per il carpfishing.
4. È vietato l'uso di trappole o di meccanismi automatici sommersi per la cattura potenzialmente in grado di ferire o causare la morte del pesce acquatico. È consentito, tuttavia, l'uso di strumenti passivi specifici per la ritenzione in acqua degli esemplari pescati in attesa del rilascio definitivo.


Art. 9

(Limitazioni alla pesca ciprinicola)

1. La pesca ciprinicola è tassativamente proibita nel cosiddetto “periodo di frega”, coincidente con il periodo di accoppiamento delle carpe. Tale periodo è mediamente compreso fra il 15 maggio e il 30 giugno.
2. Le Regioni, qualora non abbiano già provveduto con apposita legislazione locale, possono derogare la disposizione di cui al precedente comma, indicando un diverso periodo di proibizione in funzione delle caratteristiche climatiche e ambientali del proprio territorio e della temperatura media delle acque locali.
3. La pesca ciprinicola è consentita solo ai pescatori in possesso dell'apposito Patentino di cui all'Art. 6 della presente proposta legislativa. Il possesso della licenza di pesca, ove localmente richiesto, non costituisce valido titolo per la pesca della carpa.
4. È proibita la pesca di esemplari di lunghezza inferiore a 30 cm. Ove ciò accadesse, è obbligatorio l'immediato rilascio in acqua dell'esemplare pescato.
5. È proibita la ritenzione di esemplari fuori dalle acque di pesca, ponendo in essere una condotta potenzialmente nociva per il pescato.
6. All'interno delle costituende aree riservate alla pesca “no kill” è proibita la pesca per finalità diverse e/o per il consumo alimentare del pescato. Tutti gli esemplari pescati dovranno obbligatoriamente essere mantenuti in acqua fino al rilascio definitivo usando specifiche attrezzature oppure, in alternativa, dovranno essere rilasciati definitivamente nel più breve tempo possibile per non causare la morte del pesce.


Art. 10

(Obblighi per la pesca ciprinicola sportiva)

1. La pesca ciprinicola sportiva va effettuata impiegando tutte le misure possibili per impedire che il pesce ubisca lesioni gravi o che se ne cagioni la morte.
2. tutta l'attrezzatura ed il vestiario stesso del pescatore sportivo devono evitare di recare lesioni dirette e/o indirette alla carpa
3. È obbligatorio l'uso di materassini idonei, sufficientemente imbottiti per evitare che il pesce subisca colpi durante la slamatura, e di dimensioni idonee a non far poggiare il corpo del pesce sul suolo.


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